IL RETTORE
 Visto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n.  1330,
e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il   testo  unico  delle  Leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente  l'istituzione del
Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  la  riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
 Visto  il  Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da'
attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio  del  26/1/1982  in
tema di formazione dei medici specialisti;
 Visto  il  decreto  del  MURST  3/7/1996,  pubblicato in G.U. n. 213
dell'11/9/1996, con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2  allegata
al  decreto  ministeriale  11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167  del  19  luglio  1995  sono
aggiunte  alcune  scuole  di  specializzazione  ed  in particolare la
scuola di specializzazione  in  Medicina  Legale  di  cui  si  chiede
l'istituzione  presso  questa  Universita' e con il quale e' aggiunto
dopo  l'art.  29  della  medesima  tabella  il  relativo  ordinamento
didattico;
 Vista  la  tabella  XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in
particolare il Capo I relativo  alle  norme  comuni  alle  scuole  di
specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti;
 Viste  le  proposte  formulate  dagli  Organi  Accademici  di questa
Universita',  rispettivamente  in  data  23/4/97  dal  Consiglio   di
Facolta'   di   Medicina   e  Chirurgia,  11/6/97  dal  Consiglio  di
Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico, volte ad ottenere la
modifica   di   statuto   con   l'inserimento   della    scuola    di
specializzazione  in  Medicina  Legale  nell'elenco  delle  scuole di
specializzazione della Facolta' di Medicina e Chirurgia (art. 3.1)  e
l'inserimento,   all'art.   3.4.35,  dell'articolato  concernente  il
relativo ordinamento;
 Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le   nuove
modifiche  proposte  in deroga al termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art.  17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
 Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale  sono  state
trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate;
 Vista  la  nota  ministeriale n. 1623 dell'11/7/1997 con la quale si
trasmettevano al CUN, per  il  prescritto  parere,  le  deliberazioni
sopracitate  e  con  la  quale si evidenziava che l'ordinamento della
scuola di specializzazione in Medicina Legale non era  conforme  alla
tabella   XLV/2   in   quanto   erano  state  apportate  integrazioni
relativamente ai settori disciplinari, modifica  che  avrebbe  dovuto
comportare una variazione alla tabella nazionale;
 Visto  il  Decreto 5/5/1997, pubblicato in G.U. n. 139 del 17/6/1997
recante  modificazioni  all'ordinamento  didattico  universitario  di
alcune   scuole   di   specializzazione  del  settore  medico  ed  in
particolare della  scuola  di  specializzazione  in  Medicina  Legale
limitatamente a quanto segue:
  nell'area  A)  propedeutica della tabella A - Aree di addestramento
professionalizzante e relativi settori disciplinari sono  aggiunti  i
settori   scientifico-disciplinari   N01X   Diritto   privato;   N09X
Istituzioni di diritto pubblico.
 Verificato   che   le   integrazioni   segnalate    dal    Ministero
dell'Universita'  e  della  Ricerca  Scientifica e tecnologica di cui
alla precitata nota dell'11/7/1997 corrispondono in  parte  a  quelle
approvate dal Decreto 5/5/1997;
 Vista  la  nota  ministeriale  n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si
trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal  CUN  nella
seduta  del  17/7/1997,  in  merito  alla istituzione della scuola di
specializzazione in Medicina Legale, al fine di predisporre, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 16 della  legge  11/5/1989,  n.  168,  il
relativo  decreto  rettorale  di modifica statutaria nelle more della
emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del  D.P.R.
30/12/95 (Piano triennale di sviluppo nel triennio 94-96);
                              Decreta:
 Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Ancona  approvato e
modificato  con  decreti  di  cui  nelle  premesse  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
 All'art.  3.1,  all'elenco  delle  scuole  di specializzazione della
Facolta' di  Medicina  e  Chirurgia,  viene  inserita  la  scuola  di
specializzazione in Medicina Legale.