IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle Leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il Decreto Legislativo 8/8/1991, n. 257, con il quale si da' attuazione alla direttiva n. 82/CEE del Consiglio del 26/1/1982 in tema di formazione dei medici specialisti; Visto il decreto del MURST 3/7/1996, pubblicato in G.U. n. 213 dell'11/9/1996, con il quale all'art. 8 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995 sono aggiunte alcune scuole di specializzazione ed in particolare la scuola di specializzazione in Medicina Legale di cui si chiede l'istituzione presso questa Universita' e con il quale e' aggiunto dopo l'art. 29 della medesima tabella il relativo ordinamento didattico; Vista la tabella XLV/2 di cui al D.M. 11/5/1995 sopracitato ed in particolare il Capo I relativo alle norme comuni alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti; Viste le proposte formulate dagli Organi Accademici di questa Universita', rispettivamente in data 23/4/97 dal Consiglio di Facolta' di Medicina e Chirurgia, 11/6/97 dal Consiglio di Amministrazione e 12/6/97 dal Senato Accademico, volte ad ottenere la modifica di statuto con l'inserimento della scuola di specializzazione in Medicina Legale nell'elenco delle scuole di specializzazione della Facolta' di Medicina e Chirurgia (art. 3.1) e l'inserimento, all'art. 3.4.35, dell'articolato concernente il relativo ordinamento; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la propria nota n. 25782 del 16/6/97 con la quale sono state trasmesse al Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le delibere degli Organi Accademici succitate; Vista la nota ministeriale n. 1623 dell'11/7/1997 con la quale si trasmettevano al CUN, per il prescritto parere, le deliberazioni sopracitate e con la quale si evidenziava che l'ordinamento della scuola di specializzazione in Medicina Legale non era conforme alla tabella XLV/2 in quanto erano state apportate integrazioni relativamente ai settori disciplinari, modifica che avrebbe dovuto comportare una variazione alla tabella nazionale; Visto il Decreto 5/5/1997, pubblicato in G.U. n. 139 del 17/6/1997 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario di alcune scuole di specializzazione del settore medico ed in particolare della scuola di specializzazione in Medicina Legale limitatamente a quanto segue: nell'area A) propedeutica della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori disciplinari sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari N01X Diritto privato; N09X Istituzioni di diritto pubblico. Verificato che le integrazioni segnalate dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e tecnologica di cui alla precitata nota dell'11/7/1997 corrispondono in parte a quelle approvate dal Decreto 5/5/1997; Vista la nota ministeriale n. 2172 del 17/9/1997 con la quale si trasmette, in allegato, il parere favorevole espresso dal CUN nella seduta del 17/7/1997, in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in Medicina Legale, al fine di predisporre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della legge 11/5/1989, n. 168, il relativo decreto rettorale di modifica statutaria nelle more della emanazione del Decreto ministeriale previsto dall'art. 13 del D.P.R. 30/12/95 (Piano triennale di sviluppo nel triennio 94-96); Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Ancona approvato e modificato con decreti di cui nelle premesse e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. All'art. 3.1, all'elenco delle scuole di specializzazione della Facolta' di Medicina e Chirurgia, viene inserita la scuola di specializzazione in Medicina Legale.